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Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 24 emesso a seguito della emergenza sanitaria in corso reca disposizioni in materia di termini per le agevolazioni "prima casa" eventualmente invocate in atti di compravendita. In particolare dispone che
« 1 . I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono » sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Con una disposizione di favore per il contribuente, in considerazione della situazione emergenziale in corso, il decreto-legge quindi, sospeso: