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Termini agevolazioni prima casa

  • 16/04/2020

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 24 emesso a seguito della emergenza sanitaria in corso reca disposizioni in materia di termini per le agevolazioni "prima casa" eventualmente invocate in atti di compravendita. In particolare dispone che

 « 1 . I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono »  sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Con una disposizione di favore per il contribuente, in considerazione della situazione emergenziale in corso, il decreto-legge  quindi, sospeso:

  1. Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”;
  2. Il termine di un anno per acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, nel caso di alienazione, nei cinque anni dall’acquisto, dell’immobile acquistato con le suddette agevolazioni;
  3. Il termine di un anno per alienare la “prima casa” preposseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
  4. Il termine di un anno per acquisire un'altra “prima casa”, nel caso di alienazione della precedente, per usufruire del credito di imposta.