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Botteghe storiche

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.12 del 16-01-2025 il Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 recante Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118.

 

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 219

Costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118. (25G00002)

(GU Serie Generale n.12 del 16-01-2025)

Testo in vigore dal 31 gennaio 2025

(Omissis)

Art. 5
Diritti di prelazione ed estensione
delle tutele relative ai beni culturali

1. In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati, che siano sede operativa di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza, in forza di un contratto di locazione o di altro legittimo titolo che ne consente la detenzione o il possesso, il diritto di prelazione di cui all’articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è riconosciuto, limitatamente ai locali detenuti, anche in caso di vendita dell’intero complesso immobiliare.

2. Le regioni, con propri provvedimenti, possono individuare percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.

3. Le attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 3 e 4, qualora siano espressioni di identità culturale collettiva ai sensi dell’articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali. In tale ipotesi il Ministero dei beni culturali può apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o di attività definiti come culturali, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicità o di eccellenza.

4. Restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l’esercizio del commercio in aree di valore culturale, previste dall’articolo 52, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.