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Agevolazioni per pertinenze

Con tre pronunce, a distanza di soli due mesi l’una dalle altre (Cassazione n. 33629 del 1° dicembre 2023, Cassazione n. 2351 e n. 2364 del 24 gennaio 2024), la Suprema Corte, tornando ad occuparsi del tema dell’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” ai beni pertinenziali, ha ribadito- riconoscendo i benefici anche nel caso di acquisto di terreno pertinenziale all’abitazione principale –  che la disposizione normativa di cui al comma 3, Nota II-bis, art. 1, Tariffa, parte prima, TUR, non comprende una elencazione esclusiva delle pertinenze agevolabili e che la nozione di pertinenza va tratta dal relativo concetto civilistico, non rilevando la distinta iscrizione a catasto dell’area.

La questione qui al vaglio – come posto in luce dalla prima delle pronunce in commento (v. Cass. n. 33629/2023) – «ha costituto oggetto di decisione della Corte in una controversia intercorsa tra le stesse parti e vertente su fattispecie analoga (l’area ritenuta pertinenziale era, in quel caso, costituita da una spiaggia privata, separata dall’abitazione da una strada comunale)», i cui contenuti, secondo la Cassazione (v., in particolare, Cass. n. 33629/2023 e Cass. n. 2351/2024), vanno condivisi e ribaditi.