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Un altro campo nel quale si svolge l’attività notarile riguarda i servizi alle imprese, in particolare in ordine alle cessioni di aziende e di partecipazioni e alla costituzione di società.
La cessione di azienda presenta alcune problematiche affini a quelle proprie dei trasferimenti immobiliari, acuite dalla specificità dell’oggetto del contratto costituito non da un singolo bene ma da un complesso di rapporti eterogenei tenuti insieme dalla destinazione all’esercizio della attività produttiva.
Dunque, quando si cede una azienda o un ramo aziendale, il cessionario subentra in un complesso di posizioni attive e passive consistenti in debiti, crediti, diritti di proprietà di alcuni beni, diritti di godimento di altri beni, rapporti di locazione finanziaria, diritti su marchi o brevetti.
E’ evidente così che la prima operazione che deve essere svolta con oculatezza è l’individuazione della azienda e degli elementi che la costituiscono, onde far conseguire all’acquirente la piena disponibilità dei beni necessari all’impresa e alla verifica delle posizioni debitorie nelle quali l’acquirente stesso dovrebbe ovvero non dovrebbe subentrare.
L’operazione è molto delicata anche per il cedente, per le implicazioni fiscali della operazione che, se mal organizzata, possono implicare un carico di imposte inaspettato.
L’importanza e le difficoltà della operazione richiedono che il notaio, nella stipula degli atti di cessione di azienda, sia assistito da un commercialista che svolga tutte le indagini preliminari che consentano una idonea regolamentazione del rapporto attraverso la predisposizione da parte del notaio di un contratto che tenga conto di tutti gli aspetti della vicenda e delle specificità della azienda trasferita.
Non si può negare che anche in queste operazione un margine di rischio ricorra; ma una due diligence ben fatta e altri accorgimenti che l’ordinamento consente, permettono di limitare al massimo tale rischio.
Spesso l’inizio di una attività è preceduto dalla costituzione di una società.
Ma quale tipo sociale scegliere per la propria attività?
Tutto dipende dal tipo di attività, dalla rilevanza del rischio d’impresa, dalla natura della compagine sociale.
Le società si dividono in due grandi famiglie: le società di persone e le società di capitali.
Le società di persone sono le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Sono le strutture più semplici dal punto di vista organizzativo e le più economiche come costi di gestione; hanno però, per così dire “il difetto” della responsabilità illimitata dei soci o di alcuni di essi. Dunque delle obbligazioni contratte dalla società non risponde soltanto la società, ma, secondo regole diverse a seconda del tipo sociale, anche i soci della stessa. La società di persone si presenta dunque idonea per alcune attività: per l’attività agricola (la società semplice) o per le attività in cui i soci prestano la loro opera ma che non comportano una particolare rilevanza di rischi patrimoniali.
Le società di capitali sono invece le srl e le spa, connotate dal beneficio della responsabilità limitata. In esse infatti solo la società risponde con tutto il suo patrimonio ma i soci, in quanto tali, non assumono alcuna obbligazione. Ciò comporta, però, che intanto ottengo una vera e propria limitazione di responsabilità in quanto la società risulti effettivamente capitalizzata e possieda cioè entrate ed un patrimonio capace di far fronte alle obbligazioni. E’ evidente infatti che una srl con 10.000 euro di capitale sociale e nessun bene intestato non potrà conseguire la concessione di uno scoperto di conto corrente di 100.000 euro, se non intervenga la garanzia di uno o più soci muniti di un patrimonio idoneo.
Con la riforma delle società e con vari interventi normativi successivi il panorama delle società commerciali in Italia ha certo subito una profonda evoluzione rispetto a quello di venti anni fa.
Oggi esistono società speciali caratterizzate da una disciplina normativa ad hoc in relazione alla attività esercitata (le società di gestione delle farmacie, le società sportive, le società di professionisti ecc.) ovvero alla struttura prescelta, quali le società a responsabilità limitata semplificata, che possono avere un capitale anche di un solo euro.
Sicuramente, la costituzione di una società non è, come a volte si è portati a ritenere, l’adozione di uno statuto, quale che sia e la nomina di uno o più amministratori. Essa è un po’ come il matrimonio: al momento della celebrazione, non si presta molta attenzione agli effetti, perché l’innamoramento è tale che non consente neanche di prefigurare lo stato di crisi. Ma mentre per il matrimonio, il nostro ordinamento, almeno per ora, non consente di definire a priori le regole per la gestione della eventuale crisi, nelle società è possibile. Dunque una idonea regolamentazione del rapporto sociale consente di creare regole chiare e precise che fino a che i rapporti sono amichevoli non hanno neppure bisogno di essere seguite, ma quando i rapporti non sono più tali consentono uno svolgimento del rapporto equilibrato e rispettoso dei contrapporti interessi.
E sia nelle società di persone che nelle società di capitali i margini di rinegoziazione sono davvero molto ampi. Si pensi alle clausole di prelazione e di gradimento, all’esercizio proporzionale o non proporzionale dei diritti sociali, ai sistemi di amministrazione e di controllo, alle modalità di adozione delle decisioni dei soci. Ciò fa sì che la costituzione della società non può non essere preceduta da una attività di consulenza da parte del notaio (possibilmente col confronto del proprio consulente econoimico-finanziario) diretta proprio a costruire la struttura organizzativa più adeguata alle esigenze dei soci.
Fonte: Notariato