Servizi per la famiglia

E’ questo forse il campo in cui il contatto fra notaio e cliente è più intimo e diretto. E’ proprio parlando delle vicende della famiglia che si raccontano episodi, relazioni, rapporti riservati e con implicazioni che certamente vanno molto al di là delle questioni solo patrimoniali. Ed è qui che la riservatezza – che è un dovere inderogabile per il notaio in ogni settore – diventa assolutamente essenziale.

Le vicende sono tante, in uno scenario in cui i rapporti si sono modificati e in cui le relazioni hanno assunto degli assetti totalmente diversi da quelli di qualche decennio fa.

Semplicisticamente ricorre l’affermazione di una progressiva disgregazione dell’istituto della famiglia, quasi che si sia persa quella idea sana e stabile della famiglia nucleare per far posto a forme di convivenza instabili e incerte. In realtà è solo la società che è più complessa e offre modalità organizzative dei rapporti che rivelano, al contrario, una profonda evoluzione e una maggiore consapevolezza ed autonomia con cui bisogna fare i conti e essere in grado di offrire una disciplina di funzionamento.

La disciplina del divorzio, gli sviluppi della disciplina della separazione dei coniugi, la recente legge Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze, le discussioni sui patti prematrimoniali e sui contratti di convivenza sono espressione di una evoluzione dei costumi e dei diritti civili che non può che essere osservata con grande favore, ma che richiede una attenta osservazione ed una disciplina organizzative che in parte offre la legge e in parte è rimessa alla autonomia dei privati.

Senza riserve mentali e senza moralismi, occorre decidere cosa si vuole e stabilire con regole chiare – nei limiti che il sistema normativo consente – come si vuole organizzare la convivenza di due persone e della famiglia che attorno ad esse si viene a realizzare. Ed in questo campo si collocano le vicende dei rapporti patrimoniali fra coniugi e conviventi, i rapporti con i figli, le vicende ereditarie, le attribuzioni patrimoniali in vita a favore dei familiari.

La scelta del regime patrimoniale dei coniugi è uno di questi aspetti, in ordine al quale occorre riflettere bene perché gli effetti di tale scelta non sono sempre così semplici se calati nella realtà familiare.

Mi spiego con un esempio. La convenzione di separazione dei beni da parte di due coniugi in comunione legale appare una semplice operazione in cui l’unica novità è costituita dal fatto che gli acquisti operati da un coniuge non si comunicano automaticamente all’altro coniuge. E tale convenzione si stipula il più delle volte quando c’è da acquistare una seconda casa per la famiglia e, essendo uno dei due coniugi già proprietario di una casa, ciò consente l’intestazione di una nuova casa all’altro con conseguente fruizione delle agevolazioni prima casa.  Invece la convenzione ha anche altri effetti. Uno di questi riguarda le aziende costituite durante la comunione legale e su quelle esistenti da prima ma incrementate successivamente. Ebbene, quelle aziende “cadono in comunione” proprio nel momento in cui la comunione legale si scioglie. E lo stesso effetto si produce anche per le partecipazioni possedute in società in cui il coniuge presti la propria attività di lavoro. Ci si può allora ben rendere conto di quale rilevanza può avere una simile convenzione in caso di separazione personale!

I contratti di convivenza sono un campo di grande interesse in cui si può esplicare l’attività notarile. Esso è  dalla legge   come il contratto con il quale i conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali.

L’entrata in vigore della legge 76 ha sancito definitivamente la svolta del diritto di famiglia verso il potenziamento e l’ampliamento della autonomia privata: sono i due membri della coppia i protagonisti assoluti. Essi possono scegliere di configurarsi come coppia giuridicamente più stabile optando per il matrimonio o per l’unione civile; possono altresì di registrare la propria convivenze e optare per un rapporto meno stabile ma comunque munito di garanzie. In particolare nuova legge prevede una regolamentazione dei rapporti patrimoniali improntata al modello della convenzione matrimoniale e sembra orientarsi verso una tipizzazione del contratto di convivenza nel momento in cui ne circoscrive l’ambito alla regolamentazione dei rapporti esclusivamente patrimoniali.

 

Vi sono poi le vicende che riguardano i trasferimenti patrimoniali all’interno della famiglia, sia relativi ai beni immobili che alle aziende.

Sotto questo profilo non ricorrono solo le donazioni dirette, quelle cioè più note in cui il donante trasferisce al donatario un bene proprio, ma tutte quelle fattispecie in cui il genitore consente al figlio l’acquisto di un immobile provvedendo al pagamento del prezzo o accollandosi un mutuo oppure “deviando” a suo favore l’acquisto attraverso il meccanismo del contratto a favore di terzo oppure al patto di famiglia in cui il titolare di una azienda o di una partecipazione in società attua il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa.

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